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Di seguito alcuni casi trattati nel corso degli ultimi anni

SENTENZA TRIBUNALE DI FROSINONE

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DUBAI - TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE

FRODE DOCUMENTALE AI DANNI DI UNA COMPAGNIA PETROLIFERA INTERNAZIONALE

Il caso

Una primaria compagnia petrolifera, con sede operativa a Dubai e interessi commerciali in diversi Paesi del Medio Oriente, riceveva una richiesta di pagamento di rilevante entità da parte di una società fornitrice operante nel settore dei componenti destinati agli impianti di estrazione e raffinazione.

La richiesta economica, pari a diversi milioni di dollari, risultava fondata su un articolato complesso documentale costituito da:

  • un contratto internazionale di fornitura;

  • ordini di acquisto;

  • certificazioni di consegna della merce;

  • verbali di collaudo;

  • dichiarazioni di accettazione;

  • una dichiarazione di riconoscimento del debito;

  • documenti apparentemente sottoscritti da dirigenti autorizzati della compagnia petrolifera.

La documentazione presentava, a un primo esame, caratteristiche esteriori pienamente compatibili con i modelli aziendali normalmente utilizzati dalla compagnia.

I documenti riportavano carta intestata, loghi, timbri societari, numerazioni interne e firme apparentemente autentiche. Anche i riferimenti alle commesse e agli impianti risultavano formalmente coerenti con attività effettivamente svolte dalla società.

La compagnia petrolifera contestava tuttavia l’intera operazione, rilevando che parte degli ordini non risultava registrata nei sistemi gestionali e che i dirigenti indicati quali sottoscrittori negavano di avere firmato i documenti o autorizzato le forniture.

L’avvio dell’arbitrato internazionale

In forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto commerciale, la società fornitrice promuoveva un procedimento arbitrale internazionale, chiedendo la condanna della compagnia petrolifera al pagamento degli importi indicati nella documentazione prodotta.

La controversia assumeva particolare complessità, poiché coinvolgeva società operanti in Stati differenti, documenti formati in più giurisdizioni e materiali conservati presso uffici e archivi situati tra Dubai e Beirut.

La società fornitrice sosteneva che i documenti fossero autentici e che le firme apposte sugli stessi appartenessero ai dirigenti della compagnia petrolifera.

La difesa della compagnia contestava invece l’autenticità materiale della documentazione, prospettando l’esistenza di una sofisticata frode documentale realizzata mediante alterazione di atti aziendali autentici.

Considerata la natura tecnica delle contestazioni, il Collegio arbitrale disponeva un approfondimento specialistico finalizzato a verificare:

  • l’integrità materiale dei documenti;

  • l’autenticità delle sottoscrizioni;

  • la natura degli inchiostri e dei sistemi di stampa;

  • l’eventuale presenza di modifiche, aggiunte o sovrascritture;

  • la sequenza temporale delle apposizioni grafiche;

  • la compatibilità dei documenti con i modelli autentici della compagnia.

 

Il mio incarico e le trasferte internazionali

Venivo incaricato quale consulente tecnico della compagnia petrolifera, con il compito di partecipare alle attività peritali disposte nell’ambito dell’arbitrato internazionale e di svolgere gli accertamenti documentali e grafologici necessari alla tutela della società.

La complessità del caso rendeva indispensabile l’esame diretto dei documenti originali, non essendo tecnicamente sufficiente operare su scansioni, riproduzioni digitali o copie fotostatiche.

Per tale ragione venivano effettuate diverse trasferte operative a Dubai e Beirut.

A Dubai venivano esaminati:

  • i documenti contrattuali prodotti nel procedimento arbitrale;

  • i modelli originali utilizzati dalla compagnia;

  • la documentazione conservata presso gli uffici amministrativi e legali;

  • le firme comparative dei dirigenti;

  • i timbri societari;

  • i registri interni relativi alle commesse e agli ordini di acquisto.

A Beirut venivano invece svolti accertamenti presso gli uffici e gli archivi della società fornitrice e di altri soggetti coinvolti nella formazione e nella trasmissione della documentazione.

Le attività eseguite nei due Paesi consentivano di confrontare direttamente gli originali, ricostruire la provenienza dei documenti e verificare le modalità con cui gli stessi erano stati utilizzati nel corso dei rapporti commerciali.

Le trasferte risultavano decisive, poiché consentivano di operare sui materiali originali e di acquisire elementi che non sarebbero stati rilevabili mediante l’esame di copie digitali.

 

Gli accertamenti documentali

L’attività tecnica veniva articolata su più livelli:

  1. esame documentale diretto;

  2. osservazione microscopica dei tracciati;

  3. analisi grafologico-comparativa delle firme;

  4. confronto con documenti aziendali autentici;

  5. analisi multispettrale mediante radiazione infrarossa;

  6. valutazione delle sovrapposizioni tra testo, timbri e sottoscrizioni.

L’esame visivo iniziale non evidenziava alterazioni macroscopiche.

La documentazione appariva accuratamente predisposta e risultava realizzata mediante l’utilizzo di modelli aziendali autentici, timbri conformi e firme graficamente simili a quelle dei soggetti autorizzati.

Le prime anomalie emergevano tuttavia dall’analisi dell’allineamento dei testi, dalla posizione di alcuni importi e dalla diversa interazione tra firme, timbri e parti dattiloscritte.

 

L’esame mediante radiazione infrarossa

L’accertamento decisivo veniva effettuato attraverso l’utilizzo della radiazione infrarossa.

L’esame strumentale evidenziava che alcune porzioni testuali, apparentemente omogenee alla luce visibile, reagivano in modo differente all’infrarosso.

In particolare, si rilevava che:

  • alcuni nominativi erano stati inseriti successivamente;

  • gli importi indicati nei contratti e nelle fatture erano stati modificati;

  • determinate date erano state sovrascritte;

  • i riferimenti a specifiche commesse erano stati sostituiti;

  • alcune dichiarazioni erano state aggiunte dopo la formazione originaria dei documenti;

  • taluni timbri risultavano apposti prima dei testi che avrebbero dovuto convalidare;

  • alcune firme erano state trasferite da documenti autentici e successivamente inserite negli atti contestati.

L’infrarosso rendeva inoltre visibili tracce sottostanti che non risultavano percepibili a occhio nudo.

Sotto alcuni importi emergevano cifre originarie differenti e riferibili a operazioni commerciali di valore sensibilmente inferiore.

In altri documenti risultavano leggibili residui di nominativi, date e riferimenti contrattuali precedentemente eliminati o coperti.

 

La ricostruzione della frode

Gli accertamenti svolti a Dubai e Beirut consentivano di ricostruire il procedimento utilizzato per realizzare la frode.

Gli autori avevano acquisito documenti autentici della compagnia petrolifera, provenienti da precedenti rapporti commerciali o da archivi ai quali avevano avuto accesso.

Su tali documenti erano stati mantenuti:

  • i loghi originali;

  • l’impaginazione;

  • parte del testo;

  • i timbri societari;

  • alcuni riferimenti autentici;

  • firme effettivamente provenienti da dirigenti della compagnia.

Successivamente erano stati modificati gli elementi economicamente rilevanti, tra cui gli importi, le date, i nominativi dei fornitori e i riferimenti alle commesse.

La frode non consisteva, pertanto, nella produzione integrale di documenti falsi, ma nella manipolazione di documenti autentici trasformati in atti dal contenuto fraudolento.

 

L’analisi delle sottoscrizioni

Le firme apposte sui documenti contestati presentavano una notevole somiglianza esteriore con quelle autentiche dei dirigenti della compagnia petrolifera.

L’esame comparativo evidenziava tuttavia una ripetitività anomala.

Alcune sottoscrizioni apposte su documenti differenti risultavano pressoché perfettamente sovrapponibili, circostanza incompatibile con la naturale variabilità di una firma autografa spontaneamente eseguita.

L’analisi documentale e strumentale consentiva di rilevare:

  • identità della configurazione grafica;

  • coincidenza delle medesime irregolarità;

  • assenza di modulazioni pressorie;

  • mancanza di solchi grafici;

  • identica posizione di difetti di riproduzione;

  • interazioni anomale tra firma, testo e timbro;

  • caratteristiche compatibili con un trasferimento digitale o fotomeccanico.

Le sottoscrizioni risultavano quindi riprodotte a partire da firme autentiche, ma utilizzate fraudolentemente su documenti mai sottoscritti dai soggetti indicati.

 

Le attività dinanzi al Collegio arbitrale

Nel corso della consulenza disposta in sede arbitrale venivano illustrate le risultanze degli accertamenti mediante:

  • tavole comparative;

  • immagini all’infrarosso;

  • ingrandimenti microscopici;

  • sovrapposizioni grafiche;

  • ricostruzioni della sequenza dei tratti;

  • comparazioni tra documenti autentici e documenti contestati.

La controparte sosteneva che le differenze rilevate potessero essere attribuite ai sistemi di stampa, alla conservazione dei documenti o alle procedure di scansione.

Tali ipotesi venivano tecnicamente escluse.

Le differenti risposte all’infrarosso dimostravano infatti l’impiego di materiali scrittori diversi e la formazione non contestuale delle singole componenti documentali.

La presenza di testi sottostanti, sovrascritture e sequenze anomale tra firme, timbri e contenuto documentale confermava che gli atti erano stati materialmente alterati.

Le risultanze ottenute nel corso delle trasferte a Dubai e Beirut permettevano inoltre di dimostrare che alcuni documenti autentici erano stati utilizzati come base per costruire gli atti fraudolenti.

 

L’esito dell’arbitrato internazionale

Al termine degli accertamenti, il Collegio arbitrale riteneva dimostrato che la documentazione prodotta dalla società fornitrice fosse stata oggetto di manipolazione.

L’analisi tecnica accertava che:

  • gli importi erano stati modificati;

  • i riferimenti contrattuali erano stati sostituiti;

  • alcune parti testuali erano state aggiunte successivamente;

  • le firme non erano state apposte direttamente dai dirigenti della compagnia;

  • i documenti non erano idonei a dimostrare l’esistenza del credito rivendicato.

La domanda di pagamento proposta nei confronti della compagnia petrolifera veniva integralmente rigettata.

La società evitava pertanto il pagamento di una somma milionaria fondata su documentazione fraudolentemente alterata.

Le risultanze tecniche venivano inoltre trasmesse alle autorità competenti per gli ulteriori accertamenti relativi alla frode documentale.

 

Conclusioni

Il caso dimostra come una frode documentale particolarmente sofisticata possa essere realizzata mediante l’utilizzo combinato di documenti autentici, firme reali, modelli aziendali corretti e informazioni commerciali effettivamente esistenti.

L’apparente autenticità visiva non costituisce prova dell’integrità e della genuinità del documento.

L’esame diretto degli originali, reso possibile anche attraverso le diverse trasferte effettuate a Dubai e Beirut, ha consentito di individuare elementi non rilevabili sulle copie digitali.

L’analisi mediante radiazione infrarossa è risultata decisiva per dimostrare:

  • la presenza di inchiostri differenti;

  • l’esistenza di modifiche successive;

  • le sovrascritture;

  • l’alterazione degli importi;

  • la sostituzione di nominativi e riferimenti contrattuali;

  • il trasferimento fraudolento delle firme.

L’intervento tecnico svolto nell’ambito dell’arbitrato internazionale ha consentito di ricostruire il procedimento manipolativo, dimostrare la falsità della documentazione e impedire che la compagnia petrolifera fosse condannata al pagamento di somme non dovute.

 

 

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Il caso

Un imprenditore milanese, indicato con le iniziali G.R., riceveva da un istituto bancario una richiesta di pagamento per una rilevante esposizione debitoria maturata da una società con la quale aveva intrattenuto, in passato, rapporti commerciali.

La banca sosteneva che G.R. avesse sottoscritto un contratto di fideiussione personale, assumendo l’obbligo di garantire integralmente le obbligazioni della società debitrice.

L’imprenditore contestava immediatamente la propria qualità di fideiussore, dichiarando di non avere mai sottoscritto il documento prodotto dall’istituto di credito e di non avere mai prestato alcuna garanzia personale in favore della società.

Nonostante il disconoscimento, la banca avviava un’azione civile dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna del presunto garante al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi e spese.

La controversia assumeva particolare rilevanza, poiché la sottoscrizione apposta sul contratto di fideiussione presentava, a un esame superficiale, una certa somiglianza con la firma abitualmente utilizzata dall’imprenditore.

Le criticità iniziali

Il documento contestato era costituito da un modulo bancario prestampato, composto da più pagine, sul quale risultavano apposte diverse sottoscrizioni apparentemente riferibili a G.R.

La banca produceva il contratto quale prova dell’obbligazione fideiussoria e sosteneva che le firme fossero autentiche.

Il cliente, tuttavia, dichiarava di non avere mai ricevuto il documento, di non averne mai discusso il contenuto con funzionari bancari e di non avere mai partecipato alla sua sottoscrizione.

L’elemento più delicato era rappresentato dalla somiglianza formale tra le firme contestate e alcune sottoscrizioni autografe del cliente.

Tale somiglianza, se valutata in modo esclusivamente visivo, avrebbe potuto indurre a ritenere autentico il documento.

Il mio intervento quale consulente tecnico di parte

Su incarico dello studio legale che assisteva G.R., procedevo a un esame preliminare del contratto di fideiussione e del materiale comparativo disponibile.

L’attività iniziale consentiva di rilevare che le firme contestate, pur riproducendo alcuni aspetti esteriori della sottoscrizione autentica, presentavano anomalie significative sotto il profilo grafomotorio.

Richiedevo pertanto l’acquisizione di un adeguato corpus comparativo costituito da firme certe, originali, spontanee e cronologicamente prossime alla data del contratto.

L’ampliamento del materiale comparativo consentiva di ricostruire con precisione la gamma di variabilità naturale della firma di G.R. e di distinguere le autentiche oscillazioni esecutive dalle difformità incompatibili con la sua mano.

Gli accertamenti tecnici

L’analisi comparativa evidenziava che le firme apposte sulla fideiussione erano state costruite mediante riproduzione formale del modello grafico del cliente.

Le sottoscrizioni contestate mostravano infatti una somiglianza apparente, ma non condividevano i principali automatismi grafici presenti nelle firme autentiche. Le firme contestate apparivano quindi simili sul piano figurativo, ma profondamente diverse sul piano dinamografico e strutturale.

La loro conformazione risultava coerente con un processo imitativo: l’autore aveva riprodotto la forma esteriore della firma, senza riuscire a replicarne il movimento spontaneo, il ritmo e gli automatismi individualizzanti.

La rielaborazione critica delle argomentazioni avverse

Nel corso del giudizio venivano prodotte valutazioni favorevoli all’autenticità delle sottoscrizioni, fondate prevalentemente sulla somiglianza morfologica tra le firme contestate e quelle comparative.

Procedevo pertanto a una rielaborazione critica di tali conclusioni, evidenziandone i limiti metodologici.

Dimostravo che le valutazioni avverse:

  • attribuivano eccessivo valore alle somiglianze esteriori;

  • non distinguevano tra forma grafica e dinamica esecutiva;

  • non consideravano adeguatamente la variabilità naturale della firma;

  • trascuravano le divergenze strutturali;

  • non analizzavano la successione e la direzione dei tratti;

  • non valorizzavano i segni di rallentamento e costruzione imitativa.

Le osservazioni tecniche venivano corredate da tavole comparative nelle quali erano evidenziati, in modo chiaro e documentato, gli elementi di incompatibilità tra le firme contestate e le sottoscrizioni autentiche.

 

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale

A seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni e dell’istanza di verificazione proposta dalla banca, il Tribunale civile di Milano disponeva una consulenza tecnica d’ufficio.

Nel corso delle operazioni peritali partecipavo quale consulente tecnico di parte del convenuto.

Richiedevo che l’esame fosse svolto sugli originali del contratto e che venissero utilizzate esclusivamente firme comparative certe, attendibili e cronologicamente omogenee.

L’osservazione diretta degli originali consentiva di rilevare con maggiore precisione le irregolarità del tracciato, le discontinuità esecutive e le anomalie presenti nelle sottoscrizioni contestate.

Durante le operazioni peritali illustravo analiticamente le divergenze riscontrate, dimostrando che esse non potevano essere giustificate da variazioni occasionali, condizioni emotive o differenti strumenti scrittori.

Le difformità interessavano infatti i meccanismi profondi e automatizzati della sottoscrizione e risultavano costantemente estranee al patrimonio grafico del cliente.

Le conclusioni della consulenza tecnica

Al termine dell’indagine, il consulente tecnico d’ufficio concludeva che le firme apposte sul contratto di fideiussione non erano riconducibili alla mano di G.R.

La consulenza confermava che le sottoscrizioni contestate presentavano caratteristiche compatibili con un procedimento imitativo e non con una spontanea esecuzione autografa.

Veniva inoltre evidenziato che le somiglianze presenti riguardavano prevalentemente gli aspetti formali e maggiormente visibili della firma, mentre le divergenze interessavano gli elementi dinamografici, strutturali e individualizzanti.

Le osservazioni tecniche formulate durante le operazioni peritali risultavano decisive ai fini della corretta interpretazione del documento.

La decisione del Tribunale

Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, delle osservazioni prodotte dalla difesa e della documentazione acquisita, il Tribunale civile di Milano riteneva non autentiche le sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione.

Il documento non veniva pertanto riconosciuto idoneo a dimostrare l’assunzione dell’obbligazione personale da parte di G.R.

La domanda proposta dalla banca nei confronti dell’imprenditore veniva rigettata.

Il cliente veniva così liberato da una richiesta economica di rilevante entità, fondata su un contratto fideiussorio che non aveva mai sottoscritto.

Conclusioni

Il caso dimostra come una firma falsa possa presentare una notevole somiglianza esteriore con il modello autentico e risultare, a un esame superficiale, apparentemente credibile.

La corretta analisi non può tuttavia limitarsi alla forma complessiva della sottoscrizione.

È necessario esaminare il ritmo, la continuità, la direzione dei tratti, i collegamenti, le proporzioni, gli automatismi e la variabilità naturale del soggetto scrivente.

L’intervento tecnico tempestivo ha consentito di individuare gli indici di imitazione, contestare efficacemente le valutazioni avverse e orientare correttamente la consulenza disposta dal Tribunale.

Grazie a un’impostazione metodologica rigorosa, all’analisi degli originali e alla produzione di osservazioni tecniche documentate, è stato possibile dimostrare la falsità delle sottoscrizioni e ottenere una decisione pienamente favorevole

al cliente.

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

 

Il caso

Alla morte della signora A.M., anziana proprietaria di alcuni immobili situati nel centro storico di Bologna, i familiari rinvenivano, all’interno della sua abitazione, un testamento olografo apparentemente redatto pochi mesi prima del decesso.

Nel documento la de cuius disponeva che l’appartamento nel quale aveva vissuto per oltre quarant’anni fosse attribuito a una persona estranea alla famiglia, che negli ultimi anni l’aveva assistita nelle attività quotidiane.

I nipoti della defunta, precedentemente indicati quali beneficiari in un diverso testamento, contestavano l’autenticità della nuova disposizione testamentaria. Secondo gli stessi, il testo e la sottoscrizione non sarebbero stati vergati dalla congiunta, ma predisposti da altra persona allo scopo di modificare la successione ereditaria.

La controversia veniva pertanto instaurata dinanzi al Tribunale civile di Bologna, con richiesta di accertare la non autenticità del testamento olografo.

La beneficiaria, al contrario, sosteneva che il documento fosse stato interamente scritto e sottoscritto dalla de cuius e produceva alcune lettere, annotazioni domestiche e cartoline apparentemente riconducibili alla stessa.

Le criticità del materiale documentale

Il testamento contestato era costituito da un unico foglio, redatto prevalentemente in caratteri stampatelli e concluso da una sottoscrizione corsiva.

Il materiale inizialmente posto a comparazione risultava tuttavia eterogeneo e, in parte, tecnicamente inadeguato.

Alcuni documenti erano costituiti esclusivamente da fotocopie; altri erano stati redatti molti anni prima rispetto al testamento contestato. Le firme comparative presentavano inoltre una notevole variabilità, dovuta sia al trascorrere del tempo sia alle differenti condizioni esecutive.

La principale criticità consisteva nella diversa configurazione grafica del corpo del testamento rispetto alla sottoscrizione apposta in calce.

Il testo in stampatello presentava numerosi elementi apparentemente compatibili con le scritture della de cuius, mentre la firma mostrava caratteristiche strutturali e dinamografiche non immediatamente riconducibili alle sottoscrizioni comparative.

Il mio intervento quale consulente tecnico di parte

Su incarico dello studio legale che assisteva i nipoti della defunta, procedevo a un esame preliminare della documentazione disponibile.

L’attività iniziale era finalizzata a verificare se il materiale presentasse requisiti minimi di attendibilità, omogeneità e comparabilità tali da giustificare un approfondimento tecnico completo.

Nel corso dell’esame rilevavo che il testo testamentario e la firma dovevano essere analizzati separatamente, trattandosi di due prodotti grafici differenti, caratterizzati da modalità esecutive non sovrapponibili.

L’analisi del testo in caratteri stampatelli evidenziava numerose corrispondenze con il patrimonio grafico della de cuius.

Le difformità presenti nel testo apparivano compatibili con la naturale variabilità grafica della scrivente e non assumevano, considerate singolarmente, valore dimostrativo di una diversa provenienza di mano.

Differenti risultanze emergevano invece dall’analisi della sottoscrizione.

La firma contestata presentava divergenze sostanziali rispetto alle firme comparative, concernenti l’impostazione generale, le proporzioni interne, la successione dei tratti, la conformazione delle iniziali, l’inclinazione, il ritmo grafico e il gesto conclusivo.

Tali differenze non apparivano riconducibili a semplici oscillazioni naturali della scrittura, poiché interessavano gli elementi maggiormente automatizzati e individualizzanti della sottoscrizione.

La consulenza tecnica disposta dal Tribunale

Il Giudice, preso atto delle contrapposte valutazioni delle parti, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, nominando un esperto con l’incarico di verificare l’autografia del testamento.

Nel corso delle operazioni peritali richiedevo che l’analisi non fosse limitata a una valutazione globale del documento, ma che venissero esaminati distintamente.

Venivano inoltre acquisiti ulteriori documenti originali provenienti da archivi bancari, atti notarili e pratiche amministrative sottoscritte dalla de cuius in epoca prossima alla data del testamento.

L’ampliamento del materiale comparativo consentiva di definire con maggiore precisione la gamma di variabilità grafica della scrivente.

Le nuove comparative confermavano la sostanziale compatibilità del testo in stampatello con il patrimonio grafico della de cuius.

Non emergevano invece firme autografe dotate di caratteristiche sufficientemente omogenee alla sottoscrizione contestata.

Le osservazioni tecniche

Nel corso delle operazioni peritali evidenziavo che l’eventuale autografia del corpo del testamento non poteva determinare automaticamente l’autenticità della sottoscrizione.

Il testo e la firma dovevano essere considerati autonomamente, poiché l’autore del testo avrebbe potuto non coincidere con l’autore della sottoscrizione.

Le difformità riscontrate nella firma interessavano elementi non meramente estetici, ma riconducibili all’organizzazione neuromotoria del gesto grafico.

Sottolineavo inoltre che una valutazione fondata esclusivamente sulle somiglianze esteriori avrebbe potuto condurre a conclusioni errate, poiché l’imitatore tende generalmente a riprodurre gli aspetti maggiormente visibili della firma, senza riuscire a replicarne in modo autentico gli automatismi esecutivi.

Le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio

Al termine delle operazioni, il consulente tecnico d’ufficio concludeva che il testo in caratteri stampatelli presentava elementi di compatibilità con le scritture della de cuius.

La sottoscrizione, al contrario, non mostrava un complesso sufficiente di convergenze con le firme comparative certe.

Veniva pertanto evidenziata una probabile eterogeneità esecutiva tra il corpo del testamento e la firma apposta in calce.

Il consulente precisava che, pur potendo il testo essere stato redatto dalla de cuius, la sottoscrizione non risultava tecnicamente attribuibile alla stessa con adeguato grado di attendibilità.

La decisione del Tribunale

Sulla base delle risultanze documentali, delle osservazioni formulate dai consulenti di parte e delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, il Tribunale civile di Bologna riteneva non dimostrata l’autenticità della sottoscrizione apposta sul testamento.

Il Giudice rilevava che la firma costituisce elemento essenziale del testamento olografo e che le criticità emerse non potevano essere superate dalla sola compatibilità grafica del testo.

Il documento veniva pertanto dichiarato privo di efficacia testamentaria.

La successione veniva regolata sulla base del precedente testamento, la cui autenticità non era stata contestata.

Conclusioni

Il caso dimostra come, nell’esame di un testamento olografo, non sia corretto formulare un giudizio unitario senza distinguere le differenti componenti grafiche del documento.

Un testo può risultare compatibile con il patrimonio grafico del de cuius, mentre la sottoscrizione può presentare elementi incompatibili con le firme autografe comparative.

L’analisi deve pertanto essere condotta mediante un metodo rigoroso, fondato sull’esame degli originali, sull’acquisizione di comparative certe e coeve e sulla valutazione distinta degli elementi morfologici, strutturali e dinamografici.

La nomina tempestiva di un consulente tecnico di parte consente di individuare le criticità del materiale, orientare correttamente le operazioni peritali e prevenire conclusioni fondate su valutazioni superficiali o esclusivamente formali.

TRIBUNALE PENALE DI TERAMO


Il caso
Un noto mprenditore della costa Teramana  (C.A.) viene ritenuto autore di alcune firme vergate su assegni bancari che lo stesso disconosce. Il PM su denuncia dello stesso imprenditore apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere indagini e verificare se le firme siano riconducibili al denunciante.  Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico. (la nomina di un consulente tecnico di parte è sempre consigliata, in questo caso il cliente avrebbe evitato di trovarsi in situazioni spiacevoli risparmiando in termini di stress emotivo e spese legali) .
L'imprenditore viene convocato dal Perito del PM e rilascia un saggio grafico comparativo. Il Perito successivamente acquisisce ulteriori firme comparative in diversi uffici pubblici per avere un campione adeguato di firme comparative. 
Al termine dell'attività peritale il consulente del PM ritiene l'imprenditore autore delle firme. Il PM  pertanto sulla base della consulenza chiedere al GIP il rinvio a giudizio. 

 

Il mio intervento da CTP
Su richiesta dello  Studio legale Dell'Orletta svolgevo accurati e fondamentali accertamenti tecnici e strumentali sulle firme in contestazione nonché approfonditi confronti documentali. Nel corso delle  operazioni tecniche rilevavo numerose discordanze grafiche d'ordine sostanziale che mi permettevano di produrre note tecniche e osservazioni altamente probanti a favore del mio assistito.  
Nel corso dell'attività operavo una rielaborazione critica e oggettiva della perizia svolta dal consulente del PM smontando letteralmente le conclusioni raggiunte dal perito essendo completamente errate nel metodo e nell'interpretazione.

 

Il mio intervento dinanzi al Giudice 
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP.  Alle richieste del GIP fornivo spiegazioni oggettive e altamente probanti indicando con riferimenti grafici gli errori e le mancanze dell'elaborato peritale redatto dal perito del PM. A
l termine dell'udienza il GIP riteneva utile approfondire gli accertamenti grafici nominando un proprio consulente tecnico con l'incarico di svolgere ulteriori accertamenti grafici.

 

Il mio intervento da CTP nella nuova consulenza disposta dal Giudice
La nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP su incarico della  parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito. 

Conclusioni

Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. C.A. per non aver commesso il fatto.


 

TRIBUNALE PENALE DI CHIETI


Il caso
Un pensionato ( G. G.) viene ritenuto autore di una firma vergata su un cartellino sportivo del nipote. Il PM su denuncia del padre del ragazzo apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere accertamenti tecnici e verificare se la firma siano riconducibile al nonno del ragazzo.  Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico.  
Il Perito del PM al termine dell'attività peritale  conclude la propria attività indicando come autore della firma il nonno del ragazzo. Su incarico di G.G.  effettuo diversi accertamenti tecnici e strumentali sulla firma in contestazione nonché approfonditi confronti documentali. 

 

Il mio intervento da CTP
Nel corso delle operazioni rilevavo nella consulenza del perito del PM diverse interpretazioni anomale del gesto grafico e considerazioni assolutamente non calzanti e irreali. Numerose erano le discordanze grafiche d'ordine sostanziale e formale.  Anche questa volta  la minuziosa attività tecnica mi permettevano  di produrre note critiche e osservazioni articolate e probanti avverso le conclusioni del perito, completamente errate nel metodo e nell'interpretazione.

Il mio intervento in udienza dinanzi al Giudice 
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP.  Alle richieste del GIP fornivo spiegazioni oggettive e argomentate con riferimenti di illustri grafologi e leggi grafiche. Al termine dell'udienza il GIP, ritenendo valide le mie osservazioni, decideva di nominare un proprio consulente per approfondire gli accertamenti grafici.

 

Conclusioni
Anche in questo caso la nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP per la parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito. 

Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. G.G. per non aver commesso il fatto.


 

TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA


Il caso
Un imprenditore ( N.C.) viene ritenuto autore di diverse firme  vergate  su contratti d'acquisto di vetture e varie fideiussioni.
l PM del Tribunale di Foggia apre un'indagine e incarica il proprio consulente di svolgere accertamenti tecnici e verificare se la firme siano riconducibile all'imprenditore. Quest'ultimo confidando nella professionalità del perito nominato dal PM ritiene non necessario nominare un proprio consulente tecnico di parte.  
Il Perito del PM al termine dell'attività peritale conclude la propria attività indicando come autore delle firme il sig. C.N. 

 

Il mio intervento da CTP
Su incarico  dello Studio Legale CARRETTA, acquisita la documentazione peritale, provvedo ad effettuare approfonditi accertamenti tecnici e strumentali sulle firme. Operavo inoltre un'accurata lettura delle argomentazioni offerte dal consulente del PM rilevando numerosi errori di carattere sia tecnico che interpretativo.  Dette attività mi permettevano  di produrre un corposo fascicolo contenente dure critiche all'attività del consulente del PM e offrivo allo studio legale  osservazioni tecniche articolate e probanti.


Il mio intervento in udienza dinanzi al Giudice 
Nel corso dell'udienza dopo l'escussione del perito del PM, venivo sottoposto ad audizione da parte del GIP e dei legali delle parti in causa.  Al termine dell'udienza il GIP riteneva necessario nominare un proprio consulente tecnico per approfondire gli esiti contrastanti evidenziati  nell'elaborato del consulente del PM e fatti emergere dal sottoscritto CTP.

 

Il mio intervento da CTP nella nuova consulenza disposta dal Giudice
Anche in questo caso la nuova consulenza tecnica richiesta dal GIP, alla quale partecipavo come CTP per la parte da me rappresentata, si concludeva a favore del mio assistito.

 

Conclusioni

Il dispositivo della sentenza del GIP scagionava il sig. C.N. per non aver commesso il fatto.

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